Il Collegato Fiscale prevede novità per il bonus patenti giovani autotrasportotori: 2,5ML per richiedere l’ageviolazione: riepiloghiamo le regole
Il «Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto» istituito dall’art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, si incentivi la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.
Il fondo ha dotazione pari:
- a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022
- a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Si tratta di un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto”, pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.
Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso la piattaforma “Buono patenti” accessibile anche tramite il sito del MEF.
L’applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei.
Per accedere al contributo è necessario registrarsi sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza.
L’identità dell’utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS.
Il buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate che applicano una riduzione delle spese di formazione pari al valore del buono stesso.
Attenzione al fatto che il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato.
In caso di annullamento del buono, il beneficiario può richiedere l’emissione di un nuovo buono, secondo le procedure e nei limiti delle risorse disponibili all’atto della nuova richiesta di emissione.
Le autoscuole, una volta accreditate, verranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari.
In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall’elenco delle autoscuole.
Si attende la conversione del DL n 155/2024 con certezza delle risorse e poi l’attivazione dello sportello per le domande 2025
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