OGGETTO: Approvazione dell’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE
IL DIRETTORE GENERALE

Decreto n. 62 del 18 aprile 2025

Articolo 1
Approvazione dell’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1
1. È approvato l’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, di cui all’allegato “A” al presente decreto.
2. L’elenco di cui al comma 1 è soggetto a revisione periodica con cadenza almeno biennale, tenuto conto di eventuali intercorse modifiche alla disciplina della nautica da diporto.

Articolo 2
Informatizzazione dell’elenco unico nazionale dei quesiti
1. Presso il Centro Elaborazione Dati (CED) della Motorizzazione è attivato il sistema informatizzato di gestione delle prove teoriche scritte degli esami per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1. Le modalità di funzionamento del sistema informatizzato e le procedure attuative della vigilanza e della verifica di cui all’articolo 7 del d.m. 27 novembre 2024, attribuite alla competenza degli uffici della motorizzazione civile ai sensi degli articoli 27-bis e 29-bis del d.m. n. 146/2008, sono definite con successivo decreto del Direttore generale per la motorizzazione.
2. Il sistema di cui al comma 1 configura la composizione di ogni singola scheda d’esame secondo algoritmi, che garantiscono la casualità dell’estrazione dei quesiti e la ripartizione dei quesiti tra le materie di esame in conformità all’allegato B al d.m. 27 novembre 2024. Nell’ambito della medesima sessione di esame, ogni singola scheda è caratterizzata dal requisito dell’originalità e dell’unicità rispetto alle altre schede.
3. Fino alla definizione delle modalità di accesso al sistema informatizzato di cui al comma 1, le prove di idoneità finale si tengono presso le scuole nautiche o i consorzi tra scuole nautiche o i centri di istruzione per la nautica oppure presso gli uffici della motorizzazione civile nel caso di cui all’articolo 8, comma 1, del d.m. 27 novembre 2024, su istanza degli interessati, secondo un calendario di prenotazione coerente con la programmazione delle attività degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio. Le prove di idoneità finale si svolgono alla presenza di funzionari incaricati dai medesimi uffici della motorizzazione civile. I funzionari incaricati si recano presso la sede della prova di idoneità finale muniti delle schede d’esame, generate in precedenza mediante il sistema informatizzato di cui al comma 1. A tal fine sono rilasciate ai funzionari incaricati apposite credenziali di accesso al sistema informatizzato, atte a generare le schede di ogni singola sessione di esame. Il codice identificativo presente sulle schede d’esame della prova di idoneità finale è riportato nel verbale del corso formativo di cui all’allegato D del d.m. 27 novembre 2024.

Articolo 3
Informatizzazione delle prove di idoneità finale
1. Con successivo decreto del Direttore generale per la motorizzazione sono stabilite le forme di svolgimento delle prove di idoneità finale in modalità telematica tramite accesso al sistema informatizzato del CED, avuto riguardo ai seguenti aspetti:
a) le modalità di comunicazione informatizzata delle informazioni indicate all’art icolo 7, comma 1, del d.m. 27 novembre 2024 agli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio da parte delle scuole nautiche o dei consorzi tra scuole nautiche o dei centri di istruzione per la nautica;
b) le specifiche tecniche dei dispositivi, delle infrastrutture di rete e delle ulteriori eventuali dotazioni di cui sono munite le aule informatizzate, nelle quali sono tenute le prove di idoneità finale, con particolare riferimento alla sicurezza informatica;
c) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e di verifica, che possono essere svolte anche tramite collegamento da remoto.

Articolo 4
Disposizioni transitorie
1. Fino alla disponibilità del nuovo stampato della patente nautica, la scuola nautica o il consorzio tra scuole nautiche o il centro di istruzione per la nautica rilascia un attestato, munito di marca da bollo, in cui si dichiara che il candidato, come da pertinente verbale del corso formativo di cui all’allegato D del decreto ministeriale 27 novembre 2024, è stato riconosciuto idoneo al rilascio della patente nautica di categoria D, tipo D1.
2. L’attestato di cui al comma 1, tenuto a bordo, sostituisce lo stampato della patente nautica e, pertanto, riporta le eventuali limitazioni e prescrizioni di cui al certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica.
3. Lo stampato della patente nautica, quando disponibile, è rilasciato su istanza dell’interessato dalle autorità di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del d.m. n. 146/2008, previa presentazione dell’attestato di cui al comma 1, corredato di quanto previsto per il rilascio della patente nautica di categoria A.

Articolo 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il presente decreto è pubblicato per comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI

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