A partire dal 31 dicembre 2024, i conducenti di veicoli dotati di tachigrafi, sia analogici che digitali, saranno tenuti a dimostrare le attività svolte nei 56 giorni precedenti durante i controlli su strada. Lo stabilisce il regolamento UE 165/2014.
Le carte tachigrafiche emesse da luglio 2023, conformi allo standard G2V2, sono attrezzate con memoria sufficiente per questa registrazione. Coloro che possiedono versioni precedenti (G2) potranno soddisfare l’obbligo normativo producendo stampe dei tempi di guida dei 28 giorni mancanti o richiedendo una nuova carta conducente di ultima generazione.
Il rilascio delle nuove carte avverrà come “Rinnovo per modifica dati” al costo di €37,00, pagabile esclusivamente allo sportello. Anche il ritiro dovrà avvenire di persona o tramite delegato, con obbligo di restituire la carta precedente dopo aver scaricato i dati registrati. È vietato possedere contemporaneamente due carte valide. Chi opera nel trasporto internazionale deve adeguare i veicoli con tachigrafo di prima generazione ai nuovi tachigrafi intelligenti G2V2 entro queste scadenze:
- 31 dicembre 2024: veicoli oltre 3,5 tonnellate con tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019).
- 19 agosto 2025: veicoli oltre 3,5 tonnellate con tachigrafo intelligente di prima generazione (dal 15 giugno 2019), solo per trasporti transfrontalieri.
- 1′ luglio 2026: veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate per trasporti internazionali.
Chiarimenti sulle carte GEN2
Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di generazione 2.La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:
✓ le carte gen2v1 recano il codice: E 3 1003
✓ le carte gen2v2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: E 3 1004.
Le carte gen2v1 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all’uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell’attività. Infatti, se risulta necessario agire con l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.
Le carte gen2v2, di ultima generazione, garantiscono di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.
In linea generale si può affermare che i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.
La stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni.
Poiché ciò può variare in funzione dell’uso che il conducente ne fa nel corso della propria attività lavorativa, il titolare può verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta e se coprono già i 56 giorni previsti non ha bisogno di sostituire la carta o di munirsi di stampe. Si sottolineano ancora due importanti elementi per la corretta gestione delle carte e conservazione dei dati:
1. con la sostituzione della carta tachigrafica, la nuova carta registra dal primo giorno del suo utilizzo ed è quindi essenziale scaricare i dati della carta sostituita prima della riconsegna;
2. come regola generale uno scarico frequente e regolare dei dati delle carte, consente di avere sempre dati disponibili per gli usi richiesti dalla legge.
Le informazioni della presente comunicazione hanno lo scopo di indirizzare l’utenza nella valutazione più corretta circa la necessità di sostituire la carta o di munirsi di stampe, se non dispone dell’ultima generazione.
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